Operatori economici e soggetti autorizzati.
È destinata, secondo il caso, a importatori, esportatori, depositari, spedizionieri, rappresentanti doganali e titolari di regimi o autorizzazioni.
Broker assicurativo05 · CREDITO E GARANZIE
Garanzie doganali
Le garanzie doganali assicurano il pagamento dei dazi e delle altre somme dovute o potenzialmente dovute nell’ambito di operazioni, regimi e autorizzazioni doganali.
Forma, importo, durata e ambito territoriale devono essere verificati con l’autorità doganale e sullo specifico provvedimento autorizzativo.
Richiedi una valutazione ↗01 · INQUADRAMENTO
È destinata, secondo il caso, a importatori, esportatori, depositari, spedizionieri, rappresentanti doganali e titolari di regimi o autorizzazioni.
In Italia la garanzia è normalmente prestata a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, utilizzando il modello e le condizioni applicabili.
Deve essere costituita quando richiesta per vincolare merci a un regime, ottenere un’autorizzazione o assicurare un debito doganale già sorto o potenziale.
02 · TIPOLOGIE
Copre una singola operazione o dichiarazione doganale. L’importo è collegato al debito doganale e alle altre somme che potrebbero essere dovute per quella specifica operazione.
Copre due o più operazioni, dichiarazioni o regimi. Richiede una specifica autorizzazione e opera entro l’importo di riferimento determinato e monitorato dall’autorità doganale.
La valutazione distingue le somme già divenute esigibili da quelle che potrebbero sorgere. Questa distinzione incide sull’importo, sulle condizioni per eventuali riduzioni e sulla gestione dell’autorizzazione.
03 · OPERAZIONI
La garanzia può essere richiesta in diversi contesti disciplinati dal Codice doganale dell’Unione e dai relativi provvedimenti applicativi.
Non tutte le operazioni utilizzano lo stesso modello. Transito, garanzia globale nazionale o unionale e obbligazioni relative alle accise devono essere istruiti separatamente.
04 · IMPORTO
La somma da garantire deriva dal debito doganale e dalle altre somme individuate dall’autorità, oppure dall’importo di riferimento autorizzato per l’insieme delle operazioni.
Se l’importo esatto non può essere determinato, l’autorità procede secondo le regole del Codice doganale dell’Unione e sulla base dell’importo più elevato stimabile. Per la garanzia globale, l’operatore deve assicurare che le operazioni restino entro il riferimento disponibile.
Le misure ridotte o l’esonero non sono automatici né concessi dalla compagnia: dipendono dall’autorizzazione doganale e dal possesso dei requisiti normativi. La polizza deve corrispondere all’importo effettivamente autorizzato.
05 · DURATA E SVINCOLO
La durata non deve essere fissata genericamente. Dipende dall’operazione, dal regime, dall’autorizzazione e dalle condizioni dell’impegno del garante.
AUTORIZZAZIONERegime e importo
GARANZIAImpegno accettato
OPERAZIONIMonitoraggio
SVINCOLODiscarico dell’obbligo
La liberazione avviene quando l’autorità accerta che il debito o l’obbligo non può più sorgere oppure è stato regolarmente estinto. Per garanzie continuative occorre verificare recesso, operazioni ancora pendenti e responsabilità maturate prima della cessazione.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
Non in ogni operazione. La necessità, l’importo e la forma dipendono dal regime utilizzato, dall’autorizzazione e dalla valutazione dell’autorità doganale. Il Codice doganale dell’Unione prevede anche specifici casi di esonero o riduzione, subordinati ai requisiti applicabili.
La garanzia isolata copre una singola operazione o dichiarazione. La garanzia globale può coprire due o più operazioni, dichiarazioni o regimi ed è utilizzabile nei limiti dell’autorizzazione e dell’importo di riferimento assegnato.
Per la garanzia isolata si considera il debito doganale e le altre somme relative all’operazione. Per la garanzia globale l’autorità determina un importo di riferimento, distinto quando necessario tra debiti già sorti e debiti potenziali. Non esiste una percentuale assicurativa universale.
Per la garanzia globale relativa a debiti potenziali possono essere ammesse riduzioni o l’esonero se l’operatore soddisfa i requisiti previsti dalla normativa. Per debiti già sorti opera una disciplina differente. L’autorizzazione dell’autorità doganale resta determinante.
No. L’ambito territoriale e gli Stati nei quali può essere utilizzata la garanzia devono risultare dall’autorizzazione e dall’impegno del garante. Occorre verificare anche il regime di transito e i sistemi elettronici applicabili.
La garanzia viene liberata quando il debito doganale o l’obbligo non può più sorgere oppure è stato estinto, nei limiti e con le modalità accertate dall’autorità doganale. La semplice conclusione materiale dell’operazione non basta sempre.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la normativa doganale, l’autorizzazione, il modello di garanzia, le condizioni contrattuali o la valutazione dell’autorità e della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione del garante. Importo, durata, territorio, riduzioni e svincolo devono essere confermati sulla specifica operazione.
Codice doganale dell’Unione – Reg. (UE) 952/2013 ↗ · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Garanzie ↗ · Commissione europea – GUM ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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