Imprese e altri soggetti IVA.
È destinata ai contribuenti che richiedono un rimborso IVA annuale o infrannuale e rientrano nei casi per i quali la normativa richiede una garanzia.
Broker assicurativo03 · CREDITO E GARANZIE
Garanzie per rimborso IVA
La garanzia per rimborso IVA può essere richiesta per ottenere dall’Agenzia delle Entrate il pagamento di un’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale o da una richiesta infrannuale.
Tutela l’Amministrazione finanziaria qualora, a seguito dei controlli, il rimborso risulti in tutto o in parte non dovuto.
Richiedi una valutazione ↗01 · INQUADRAMENTO
È destinata ai contribuenti che richiedono un rimborso IVA annuale o infrannuale e rientrano nei casi per i quali la normativa richiede una garanzia.
La garanzia è prestata nell’interesse del contribuente a favore dell’Amministrazione finanziaria, utilizzando il modello e le modalità applicabili.
Quando obbligatoria, deve essere presentata per consentire l’erogazione. La richiesta fiscale e il testo fideiussorio devono riportare dati e importi coerenti.
02 · QUANDO È RICHIESTA
Per i rimborsi fino a €30.000, di regola non è richiesta. Per importi superiori, il rimborso può essere eseguito senza garanzia quando la dichiarazione o l’istanza reca il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa prevista dalla legge ed è presentata la dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali e contributivi.
La soglia di €30.000 si riferisce alla somma dei rimborsi richiesti per l’intero periodo d’imposta. La valutazione fiscale deve essere confermata dal commercialista o dal professionista che presenta la dichiarazione o il modello TR.
03 · IMPORTO E DURATA
La garanzia è collegata all’importo effettivamente richiesto a rimborso e comprende gli interessi previsti per il periodo di copertura.
RICHIESTACredito IVA
VERIFICAPresupposti e documenti
EROGAZIONEDecorrenza
CESSAZIONEDi regola 3 anni
La durata ordinaria è pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo residuo fino alla scadenza del termine di accertamento. La data di emissione non deve essere confusa con la decorrenza collegata al pagamento del rimborso.
Interessi, decorrenza e importo definitivo dipendono dalla pratica fiscale e dal modello applicabile. Devono essere confermati con l’Agenzia delle Entrate, il professionista fiscale e il garante.
04 · COSA GARANTISCE
Nei limiti dell’articolo 38-bis e del testo fideiussorio, la garanzia tutela l’Amministrazione finanziaria rispetto al recupero del rimborso successivamente accertato come non spettante.
La polizza non attesta l’esistenza del credito IVA e non sostituisce il visto di conformità, la dichiarazione sostitutiva o le verifiche dell’Amministrazione.
05 · DOCUMENTI
06 · IL METODO
07 · FAQ
No. L’articolo 38-bis prevede procedure diverse in base all’importo, al profilo del contribuente e alla documentazione presentata. La garanzia resta obbligatoria nei casi di rischio individuati dalla norma e quando mancano il visto di conformità o la dichiarazione sostitutiva richiesti per l’esonero.
Di regola no. Il limite va riferito alla somma dei rimborsi richiesti per l’intero periodo d’imposta; la posizione concreta deve comunque essere verificata con il professionista fiscale.
La durata ordinaria è di tre anni dall’esecuzione del rimborso oppure, se inferiore, per il periodo residuo fino alla scadenza del termine di accertamento.
La garanzia copre la somma richiesta a rimborso e i relativi interessi per il periodo previsto dall’articolo 38-bis. Importo e decorrenza devono coincidere con la richiesta e con il modello accettato dall’Agenzia delle Entrate.
Sì, quando ricorrono i presupposti previsti per il rimborso trimestrale. Occorrono il modello TR, la documentazione fiscale e gli eventuali adempimenti richiesti in base all’importo e al profilo del contribuente.
No. La fideiussione tutela l’Amministrazione finanziaria ma non certifica la spettanza del credito e non impedisce controlli, rettifiche o recuperi nei termini di legge.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza fiscale, la dichiarazione IVA, il modello TR, il modello di garanzia, il set informativo o la valutazione della compagnia. La spettanza del rimborso è verificata dall’Amministrazione finanziaria; quotazione ed emissione dipendono dall’istruttoria e dall’accettazione del garante.
D.P.R. 633/1972, articolo 38-bis ↗ · Modello ufficiale di garanzia ↗ · Circolare Agenzia delle Entrate 33/E ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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